N. ATTIVITÀ CATEGORIA 71
Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.
A oltre 500
B fino a 800 persone
C oltre 800 persone
IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI
L’impianto deve essere progettato e realizzato a regola
d’arte secondo le vigenti norme di buona tecnica
[…]
L’impianto deve
consentire l’azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti
nell'attività entro:
a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della
segnalazione di allarme proveniente da 2 o più rivelatori o dall'azionamento di
un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione d’incendio;
b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una
segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la
segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata
dal personale preposto.
I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in
considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti,
nonché di quanto previsto nel piano di emergenza.
Ai fini dell’organizzazione della sicurezza, l'impianto di
rivelazione può consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti
azioni:
- chiusura di eventuali porte tagliafuoco, normalmente
mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta
la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
- disattivazione elettrica degli eventuali impianti di
ventilazione e/o condizionamento;
- attivazione di eventuali sistemi antincendio automatici
(estinzione, evacuazione fumi, etc.);
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco poste nelle
canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al
compartimento da cui proviene la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di
allarme in posti predeterminati nel piano di emergenza.
Per i rivelatori ubicati nei depositi in cui il carico
d’incendio è superiore a 60 kg/mq ovvero la superficie in pianta è superiore a
200 mq, devono essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme
lungo i corridoi. Tali ripetitori devono anche essere previsti per quei
rivelatori che sorvegliano aree non direttamente presidiate per mancanza di
persone o di un controllo diretto nonché intercapedini comprese nei
controsoffitti e nei pavimenti sopraelevati qualora vi siano installati
impianti che possano determinare rischi di incendio.
SISTEMA DI ALLARME
Gli uffici devono
essere dotati di un sistema di allarme in grado di avvertire le persone
presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare
avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di
evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici,
opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti
dell’edificio o delle parti di esso coinvolte dall'incendio. La diffusione
degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti. Le
procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente
regolamentate nel piano di emergenza.