Obblighi

Le attività con obbligo di installazione di impianto di rivelazione incendi sono:
  • nelle attività commerciali di superficie superiore a 400 mq (DM 27/07/2010) 
  • negli uffici di nuova realizzazione con più di 100 persone presenti (DM 22/02/2006) 
  • nelle strutture alberghiere con più di 100 posti letto (DM 9/4/94) 
  • nelle strutture alberghiere con più di 25 posti letto limitatamente ai depositi di materiale combustibile di superficie superiore a 12 mq (DM 9/4/94) 
  • nelle scuole con più di 100 persone presenti limitatamente ai locali che presentano carico di incendio superiore a 30 kg/mq (DM 26/8/92) 
  • nelle strutture sanitarie e negli ospedali (DM 18/9/02) 
  • nei locali di pubblico spettacolo limitatamente agli ambienti con carico d'incendio superiore a 30 kg/mq ed alle condotte di condizionamento e ventilazione a servizio di più compartimenti (DM 19/8/96) 
  • negli impianti sportivi al chiuso con numero di spettatori superiore a 1000 (DM 18/3/96) 
  • negli ambienti interni di impianti sportivi all'aperto con numero di spettatori superiore a 5000 (DM 18/3/96) 
  • negli impianti sportivi di qualsiasi tipologia limitatamente ai depositi di materiale combustibile aventi superficie superiore a 25 mq (DM 18/3/96) 
  • negli edifici di interesse storico ed artistico quali musei, gallerie, biblioteche, ecc. (DM 20/5/92 n.569 per i musei e DPR 30/6/95 n.418 per le biblioteche) 
  • nelle stazioni delle metropolitane (DM 11/1/88) 
  • nei depositi di GPL aventi capacità superiore a 200.000 kg (DM 13/10/94) 
  • Nelle attività estrattive condotte mediante perforazione quali cave e miniere (DM 25/11/96 n.624)

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