martedì 15 settembre 2015

Decreto del Ministero dell’interno 3/8/15

Sulla G.U. del 20 agosto 2015 (S.O. n. 192) è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’interno 3/8/15 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, il cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi.

Il decreto entra in vigore il 18/11/15, ma è facoltativo. Esso costituisce un’alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi. Si può applicare a 34 delle ottanta attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (DPR 151/11). Non è applicabile alle restanti 46 attività, tra cui i locali di pubblico spettacolo, le strutture alberghiere, le scuole, le strutture sanitarie, le attività commerciali, gli uffici, le centrali termiche ed elettriche.

Nel testo al capitolo S.7 sono riportate le indicazioni relative ai sistemi di rivelazione allarme e vengono indicati i livelli di prestazione:
  • I Rivelazione allarme è demandata agli occupanti
  • II Segnalazione manuale e sistema d'allarme esteso a tutta l'attività
  • III Rivelazione automatica estesa a porzioni di attività. eventuale avvio automatico di sistemai di protezione attiva
  • IV Rivelazione automatica estesa a tutta l'attività. sistema d'allarme, eventuale avvio automatico di sistemi di protezione attiva
I criteri di attribuzione dei livelli di prestazione:

  • I Attività dove siano verificate tutte le condizioni:
  1. Profili di rischio
           Rvita compresi in A1 A2 Ci1 Ci2 Ci3
           Rbeni pari a 1
           Rambiente non significativo
  1. attività aperta al pubblico
  2. densità di affollamento non superiore a 0,2 persone mq
  3. non prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità
  4. tutti i piani situati a quota compresa tra -5 e 12m
  5. superficie lorda di ogni compatimento 400 ML/mq
  6. carico di incendio specifico Qt non superiore a 600 MJ/mq
  7. non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative
  8. non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio
  • II Attività dove siano verificate tutte le condizioni:
  1. Profili di rischio
           Rvita compresi in A1 A2 B1 B2 Ci1 Ci2 Ci3
           Rbeni pari a 1
           Rambiente non significativo
  1. attività aperta al pubblico
  2. densità di affollamento non superiore a 0,7 persone mq
  3. tutti i piani situati a quota compresa tra -10 e 54m
  4. superficie lorda di ogni compatimento 400 ML/mq
  5. carico di incendio specifico Qt superiore a 600 MJ/mq
  6. non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative
  7. non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio
  • III Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione
  • IV in relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti limitrofi del stessa attività dove siano verificate tutte le condizioni:

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