martedì 27 ottobre 2015

Domande

Dal DM 20.12.2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi DM 20.12.2012:

art.1 Finalità:
La progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, così come definiti nella regola tecnica di cui al successivo articolo 5 e di seguito denominati impianti.

art.2 Campo di applicazione:
IMPIANTI di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (4 aprile 2013), nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale (trasformazione della tipologia dell'impianto originale o ampliamento della sua DIMENSIONE TIPICA oltre il 50% dell'originale, ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma)


Questa MODIFICA SOSTANZIALE dell'impianto può essere presa a campione per stabilire che in un impianto di protezione attiva esistente (rivelazione incendi), magari costruito secondo la normativa del 2010, se viene ampliato e cambia la sua estensione in numero di rivelatori pari quindi a più del 50% occorre rivedere l'impianto (cavi in particolare) in modo che rispetti la Normativa in vigore?!

protezione_attiva_DM_20.12.1012

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