Dal DM 20.12.2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli
impianti di protezione attiva contro l'incendio
installati nelle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi
DM 20.12.2012:
art.1 Finalità:
La progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti di protezione attiva contro l'incendio, così come definiti nella
regola tecnica di cui al successivo articolo 5 e di seguito denominati impianti.
art.2 Campo di applicazione:
IMPIANTI di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto (4 aprile 2013), nel caso essi siano oggetto di
interventi comportanti la loro modifica sostanziale (trasformazione della tipologia dell'impianto originale o ampliamento
della sua DIMENSIONE TIPICA oltre il 50% dell'originale, ove non
diversamente definito da specifica regolamentazione o norma)
Questa MODIFICA SOSTANZIALE dell'impianto può essere presa a campione per stabilire che in un impianto di protezione attiva esistente (rivelazione incendi), magari costruito secondo la normativa del 2010, se viene ampliato e cambia la sua estensione in numero di rivelatori pari quindi a più del 50% occorre rivedere l'impianto (cavi in particolare) in modo che rispetti la Normativa in vigore?!
protezione_attiva_DM_20.12.1012
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