Art.5
1. Per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e'
redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle
normative piu' rigorose in
materia di progettazione, nei
casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto da un
professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza
tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come
specificato all'articolo 7, comma
2, e' redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa
installatrice.
2.
Il progetto per l'installazione,
trasformazione e ampliamento, e'
redatto da un
professionista iscritto agli albi
professionali secondo le specifiche
competenze tecniche richieste,
nei seguenti casi:
[.......]
h) impianti
di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera g), se sono inseriti in un’attività
soggetta al rilascio
del certificato prevenzione incendi
e, comunque, quando gli idranti
sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento
sono in numero pari o superiore a 10.
3.
I progetti degli
impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I
progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle
indicazioni delle guide e alle
norme dell'UNI, del CEI o di altri
Enti di normalizzazione appartenenti
agli Stati membri dell'Unione europea
o che sono parti contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo,
si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione e' posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il progetto presentato e' integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore e' tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione e' posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il progetto presentato e' integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore e' tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
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