martedì 9 giugno 2015

Impianto di allarme manuale

Per tutte le attività produttive è prevista la presenza di un Piano di emergenza ed evacuazione (D. Lgs. 81/08, art. 43 e DM 10/03/98, art. 5). Il Piano di emergenza viene redatto dal datore di lavoro, in collaborazione con RSPP e addetti alle emergenze, tenendo conto della struttura, del tipo di attività, dei turni di lavoro, dell’eventuale presenza di persone esterne e della composizione della squadra di emergenza. Sono esonerate solo quelle aziende dove sono impiegati meno 10 dipendenti, ad eccezione delle attività soggette a controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco (a rilascio C.P.I.) come previsto dal D.P.R. 29/07/82, n. 577.

A monte del piano di emergenza viene effettuata un’attenta valutazione del rischio incendio per il luogo di lavoro considerando tutte rischi e misure di protezione ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato.

All'allegato IV del DM 10/03/98 sono richiamati i sistemi di rivelazione automatica d'incendio e di allarme manuale. L'impianto di allarme potrà essere differente a seconda della complessità e grandezza del luogo di lavoro e dal suo affollamento.  Per i luoghi complessi possono essere necessarie anche più fasi d'evacuazione e quando si ha presenza di pubblico non formato si ricorre all'impianto audio intellegibile. 
Va da sè che nei luoghi di lavoro complessi il personale è formato e informato per cui sa distinguere il segnale di allerta dal segnale di evacuazione.

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